Art. 1.
(Definizioni).

      1. Sono denominati «grandi itinerari culturali europei» e «itinerari culturali europei» gli itinerari di valore storico, religioso, culturale riconosciuti dal Consiglio d'Europa.
      2. La presente legge disciplina le attività promozionali, di tutela e di valorizzazione riguardanti l'insieme delle strade e dei percorsi che fanno parte del tratto italiano degli altri itinerari culturali europei riconosciuti, o in via di riconoscimento alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio d'Europa.
      3. Ai fini della presente legge sono denominate:

          a) «Via Francigena», il fascio di strade e la grande direttrice viaria che nel medioevo costituì la principale via di comunicazione tra il mare del nord e Roma, mantenendosi nei secoli via di pellegrinaggio laico e religioso;

          b) «rotta dei Fenici», il percorso marittimo, seguito dagli antichi Fenici, che congiunge una serie di porti e di città e che ha costituito la principale via di comunicazione commerciale e culturale tra l'oriente e l'occidente del Mediterraneo, tra la sponda nord e la sponda sud dall'XI secolo avanti Cristo all'epoca attuale;

          c) «Via Carolingia», il percorso del viaggio e le tappe che l'imperatore Carlo Magno effettuò nell'autunno dell'800 per recarsi a Roma.

      4. Il percorso degli itinerari di cui al comma 3 è stabilito per ciascun itinerario dall'allegato A annesso alla presente legge.

 

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